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La Corte d'Appello di Lamezia Terme ha assolto Domenico Rizza, ribaltando la condanna di primo grado. L'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa è caduta, mentre per i reati d'arma si è pronunciata la prescrizione.

Assoluzione per Domenico Rizza in appello

Il procedimento giudiziario a carico di Domenico Rizza ha visto un esito completamente differente in secondo grado. La Corte d'Appello ha infatti riformato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lamezia Terme. L'uomo era stato inizialmente condannato a otto anni di reclusione. Le accuse riguardavano il concorso esterno in associazione mafiosa e reati legati al possesso di armi.

La difesa, guidata dall'avvocato Gregorio Viscomi, ha ottenuto un risultato significativo. La Corte ha pronunciato l'assoluzione per uno dei capi d'accusa principali. Per l'altro capo, invece, è stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Le motivazioni complete della sentenza saranno rese note entro 90 giorni.

Caduta l'accusa di concorso esterno

Nel processo di primo grado, Domenico Rizza era stato ritenuto colpevole di concorso esterno nella cosca di 'ndrangheta denominata “Giampà” di Lamezia Terme. L'impianto accusatorio sosteneva che Rizza avesse fornito un contributo concreto e consapevole all'organizzazione criminale. Questo apporto sarebbe avvenuto principalmente attraverso la fornitura di armi, rafforzando così la capacità operativa della cosca.

La Corte d'Appello ha invece stabilito che il fatto contestato non costituisce reato. Questa decisione esclude la rilevanza penale della condotta dell'imputato sotto il profilo del concorso esterno in associazione mafiosa. Il verdetto rappresenta un netto cambio di prospettiva rispetto alla precedente valutazione dei giudici.

Prescrizione per i reati d'arma

Il secondo capo d'accusa riguardava la detenzione e la cessione illegale di armi da fuoco. Tra queste, anche pistole calibro 9×21, destinate a esponenti della cosca “Giampà”. L'accusa iniziale prevedeva l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa. La sentenza di primo grado aveva escluso tale aggravante, ma aveva comunque ritenuto provata la responsabilità dell'imputato.

In appello, la Corte ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Questo è avvenuto dopo aver escluso l'aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 203 del 1991. La decisione sulla prescrizione elimina ogni conseguenza penale anche per questo capo d'accusa.

Revocate pene e sanzioni

A seguito dell'assoluzione e della dichiarazione di prescrizione, la Corte d'Appello ha disposto la revoca delle pene e delle sanzioni accessorie inflitte in primo grado a Domenico Rizza. Questo comporta effetti immediati sulla sua posizione giuridica. La sentenza di primo grado aveva valorizzato le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e i riscontri investigativi sul traffico di armi.

L'appello ha invece ritenuto non configurabile il reato più grave contestato. Per l'altro capo, la prescrizione ha annullato ogni effetto. Le motivazioni della sentenza chiariranno nel dettaglio le valutazioni giuridiche e probatorie che hanno portato al ribaltamento della decisione iniziale. L'udienza si è tenuta il 13 aprile 2026, riformando la sentenza del 27 giugno 2023.

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