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Cinque detenuti sono stati assolti a Santa Maria Capua Vetere. Il tribunale ha stabilito che un telefono cellulare privo di batteria e SIM non è considerato idoneo alla comunicazione e quindi non costituisce reato.

Assolti detenuti per cellulare non funzionante

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato un'assoluzione per cinque detenuti. Erano accusati di aver detenuto indebitamente un dispositivo idoneo alla comunicazione. La formula utilizzata è stata «il fatto non sussiste». Questo significa che l'azione contestata non è stata ritenuta penalmente rilevante.

La vicenda ha avuto origine da una perquisizione all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto un telefono cellulare nella cella occupata dai detenuti. Il ritrovamento ha portato alla denuncia nei confronti di tutti coloro che erano presenti al momento del controllo.

Tra i denunciati figurava anche **Niko Iannuzzi**. Quest'ultimo è noto per essere stato condannato per l'omicidio di **Roberto Bembo**. Era stato trasferito in questo istituto penitenziario dopo alcuni episodi che avevano reso necessario il suo allontanamento dal carcere di Bellizzi.

La difesa punta sull'inutilizzabilità del dispositivo

Durante il processo, la Procura aveva richiesto la condanna per tutti gli imputati. La difesa, invece, rappresentata dagli avvocati **Gaetano Aufiero** e **Carmine Lanzillo**, ha costruito la propria strategia su un elemento fondamentale. Hanno evidenziato che il telefono cellulare ritrovato era privo di batteria, di scheda SIM e di cavo di alimentazione.

Di conseguenza, il dispositivo non era funzionante. I legali hanno sostenuto che, non potendo operare, il telefono non poteva essere considerato «idoneo» a compiere le comunicazioni che la legge intende prevenire. Hanno argomentato che la norma si applica solo a strumenti immediatamente utilizzabili.

A supporto di questa tesi, la difesa ha citato una sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione. Questa decisione, emessa nel **2025**, aveva chiarito un punto cruciale. L'articolo **391-ter** del codice penale si applica esclusivamente ai dispositivi «immediatamente utilizzabili per la comunicazione con l'esterno». Un oggetto privo dei componenti essenziali, come SIM e batteria, non rientra in questa definizione.

Il giudice accoglie la tesi difensiva

Il giudice monocratico ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla difesa. La decisione sottolinea l'importanza della funzionalità effettiva del dispositivo per configurare il reato. Le motivazioni complete della sentenza non sono ancora state depositate. Sarà possibile comprendere appieno il percorso argomentativo del Tribunale solo dopo la pubblicazione.

Si attende di capire quanto il precedente della Cassazione abbia influenzato la decisione finale. L'assoluzione rappresenta un importante precedente per casi simili all'interno degli istituti penitenziari. La sentenza evidenzia la necessità che il dispositivo sia effettivamente utilizzabile per la comunicazione per poter configurare il reato di detenzione indebita.

Questo caso solleva interrogativi sulla corretta interpretazione della legge in materia di possesso di oggetti nei carceri. La distinzione tra un oggetto inerte e uno potenzialmente pericoloso per la sicurezza è fondamentale. La difesa ha dimostrato con successo che il telefono in questione rientrava nella prima categoria.

La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere potrebbe portare a una revisione delle prassi di denuncia per ritrovamenti simili. L'attenzione si sposta sulla reale capacità del dispositivo di essere impiegato per scopi illeciti. La presenza fisica di un telefono non è sufficiente se questo non può essere attivato.

L'esito giudiziario rafforza il principio che la legge punisce l'idoneità concreta all'uso. Un oggetto non funzionante, per mancanza di componenti essenziali, non rappresenta una minaccia immediata. La Corte di Cassazione aveva già posto le basi per questa interpretazione.

La Polizia Penitenziaria continuerà i controlli per garantire la sicurezza. Tuttavia, questo pronunciamento potrebbe portare a una maggiore attenzione nella valutazione dei reperti. La distinzione tra possesso e detenzione di un oggetto funzionante è ora più chiara.

La difesa degli imputati ha ottenuto un risultato significativo. Ha dimostrato che il possesso di un oggetto non funzionante non equivale alla detenzione di uno strumento di comunicazione illecita. La giustizia ha riconosciuto la validità di questa argomentazione.

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