Una cooperativa di Norcia ha visto revocato un importante finanziamento destinato alla ricostruzione post-sisma. La struttura, realizzata con fondi pubblici, veniva utilizzata anche per attività sportive da terzi, violando le condizioni di esclusività previste. Il Tar ha confermato la decisione.
Revocato contributo per uso non esclusivo
Una cooperativa operante nel comune di Norcia ha subito la revoca di un consistente finanziamento pubblico. La somma, pari a oltre 172mila euro, era stata concessa per la realizzazione di strutture temporanee necessarie a seguito degli eventi sismici del 2016. L'Ufficio speciale ricostruzione ha deciso di ritirare il contributo, ritenendo che la struttura finanziata non fosse utilizzata in maniera esclusiva dalla cooperativa beneficiaria.
La decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. La cooperativa aveva presentato ricorso contro il provvedimento di revoca, ma i giudici hanno respinto le sue argomentazioni. La vicenda trae origine dalla necessità di delocalizzare le attività della cooperativa, dichiarata inagibile dopo il terremoto. L'obiettivo era garantire la continuità delle operazioni socio-ricreative.
Per far fronte a questa esigenza, la cooperativa aveva richiesto e ottenuto un finanziamento. Questo era specificamente destinato alla costruzione di una struttura prefabbricata in acciaio. La realizzazione prevedeva due corpi ad “L” e doveva sorgere su un terreno messo a disposizione da una società esterna. Il contributo era stato erogato nel marzo 2023.
Accertamenti rivelano uso improprio della struttura
Le problematiche sono emerse nel settembre 2024. Un sopralluogo condotto dal Servizio ricostruzione privata ha sollevato dubbi sull'utilizzo della struttura. Successivi accertamenti effettuati dal Comune di Norcia hanno confermato un uso non conforme alle prescrizioni originarie. I verbali redatti hanno evidenziato che la struttura in acciaio, finanziata con fondi pubblici, non era adibita esclusivamente alle attività della cooperativa.
È emerso che, durante le ore pomeridiane, la struttura veniva utilizzata anche dalla società che aveva concesso il terreno. Inoltre, un’associazione sportiva dilettantistica vi svolgeva attività di palestra. La presenza di un’insegna esterna che pubblicizzava l’attività sportiva ha ulteriormente rafforzato i sospetti di un utilizzo improprio.
Questi elementi hanno portato l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria a ribadire il vincolo di destinazione esclusiva. La natura dell'agevolazione, pensata per sopperire a una carenza temporanea e indifferibile di spazi produttivi, imponeva un utilizzo rigorosamente finalizzato. La condivisione degli spazi con terzi per attività estranee è stata considerata una distrazione dalle finalità originarie del contributo.
Il Tar conferma la revoca totale del finanziamento
Sulla base di questi accertamenti, nel giugno 2025 è stato emesso il decreto di revoca totale del contributo. L'Ufficio speciale ricostruzione ha contestualmente avviato le procedure per il recupero delle somme già erogate. La cooperativa ha deciso di impugnare questo provvedimento dinanzi al Tar dell’Umbria.
Nel ricorso, la cooperativa ha sostenuto che il vincolo di esclusività non fosse così rigido come interpretato dall'amministrazione. Ha argomentato che la concessione in uso degli spazi ad altri, limitatamente alla fascia oraria pomeridiana, rappresentasse un’utilizzazione marginale. Secondo la cooperativa, tale utilizzo non giustificava la revoca totale del finanziamento.
Inoltre, la cooperativa ha eccepito che il contratto di comodato d'uso citato dall'amministrazione fosse antecedente alla domanda di contributo. Ha anche sostenuto che tale contratto riguardasse particelle catastali diverse da quelle oggetto dell'intervento finanziato. Queste argomentazioni, tuttavia, non hanno convinto i giudici del Tar.
La sentenza del Tar: vincolo di destinazione stringente
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo infondato. I giudici hanno richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia di strutture temporanee delocalizzate post-sisma. Hanno sottolineato come tali strutture siano finalizzate esclusivamente ad assicurare l’immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva.
Il vincolo di destinazione, hanno spiegato i giudici, opera su due fronti: soggettivo e oggettivo. Dal punto di vista soggettivo, solo il titolare del contributo può utilizzare la struttura. Dal punto di vista oggettivo, la struttura può essere destinata esclusivamente all’attività per la quale è stato concesso il finanziamento. L'utilizzo da parte di terzi, anche in orari limitati, viola questo principio.
La sentenza ha evidenziato che la revoca totale del contributo è giustificata dalla natura stessa dell’agevolazione. Si tratta di un sostegno economico concesso per far fronte a una situazione di emergenza e indifferibilità. Se la struttura viene condivisa con terzi per attività estranee, viene meno la stretta necessità del contributo. Di conseguenza, il finanziamento risulterebbe distratto dalle sue finalità proprie, rendendone legittima la revoca.
Contesto della ricostruzione a Norcia
La vicenda della cooperativa di Norcia si inserisce in un contesto più ampio di ricostruzione post-terremoto. Il comune umbro è stato uno dei più colpiti dal sisma del 2016, che ha causato ingenti danni al patrimonio edilizio e alle attività economiche. La ripresa è stata un processo lungo e complesso, supportato da fondi statali ed europei.
Le normative che regolano l'erogazione di questi fondi sono spesso stringenti. Mirano a garantire che gli aiuti raggiungano effettivamente i beneficiari previsti e siano utilizzati per gli scopi dichiarati. La vigilanza sull'uso dei contributi è fondamentale per prevenire abusi e assicurare l'efficacia degli interventi di sostegno.
Le strutture temporanee, come la palestra in questione, sono state uno strumento cruciale per permettere a molte imprese e associazioni di continuare a operare. Tuttavia, la loro natura temporanea e la destinazione d'uso specifica richiedono un rispetto rigoroso delle condizioni stabilite. La sentenza del Tar sottolinea l'importanza di questa aderenza alle regole, anche per utilizzi apparentemente marginali.
La cooperativa, pur avendo subito un danno economico, dovrà ora restituire le somme percepite. La decisione del Tar rappresenta un monito per tutti i beneficiari di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. L'uso esclusivo delle strutture finanziate è un requisito non negoziabile per garantire la corretta allocazione delle risorse pubbliche.