Le motivazioni della sentenza sul caso pandoro gate a Milano rivelano che Chiara Ferragni è stata prosciolta. Il giudice ha ritenuto la pubblicità ingannevole ma è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori.
Motivazioni sentenza sul pandoro gate a Milano
Il giudice di Milano ha stabilito la sussistenza di una pubblicità ingannevole. Questo riguarda i messaggi promozionali per il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua. La natura decettiva di tali messaggi è stata confermata. Tuttavia, il giudice non ha potuto giudicare nel merito la vicenda. La ragione è la caduta dell'aggravante della minorata difesa dei consumatori. I follower di Chiara Ferragni non sono stati ritenuti in uno stato di debolezza tale da giustificare tale aggravante.
Lo si legge nelle motivazioni depositate dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Lo scorso gennaio, l'influencer e altre due persone sono state prosciolte. Erano accusate dai pm di truffa aggravata. Le indagini e il rito abbreviato non hanno permesso di formulare un giudizio di proscioglimento nel merito. Il quadro è apparso dubbio sulla mendacità e l'idoneità ingannatoria dei messaggi.
Perché è caduta l'aggravante della minorata difesa
Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha escluso l'aggravante della minorata difesa. Questa era stata contestata dai pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli. Non si può condividere l'affermazione che essere follower di un personaggio noto sui social implichi un'adesione acritica. Questo non determina automaticamente uno stato di debolezza psichica o fisica. La capacità di autodeterminarsi non risulta limitata in questo modo.
Inoltre, non tutti i follower, circa 30 milioni, sono necessariamente destinatari dei messaggi. Non risulta neppure che la pubblicità ingannevole trasmessa via televisione abbia comportato l'aggravante della minorata difesa solo per il numero di destinatari. Questo è quanto si sottolinea nelle motivazioni della sentenza.
Follower e influencer: un rapporto non di acritica adesione
I follower di Chiara Ferragni non avevano con l'influencer un rapporto di acritica adesione. Questo è un aspetto tipico delle sette religiose o spirituali. La percezione di un'asimmetria informativa sui social media è più penetrante che nei media tradizionali. Tuttavia, questa percezione non è sufficiente a configurare l'aggravante.
Il pm ha formulato l'ipotesi senza fornire riscontri fattuali. Non è stata fornita alcuna prova sulla ridotta capacità di difesa delle potenziali vittime. Le presunte dichiarazioni mendaci postate dalla signora Ferragni non sono state dimostrate nella loro capacità di ingannare.
Le condotte non sono rimaste impunite
Gli imputati non sono stati assolti in questo processo. Le condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite. Le presunte vittime di truffa non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie. Al contrario, a seguito delle contestazioni, gli imputati hanno subito conseguenze sul piano patrimoniale. Questo è avvenuto per la ritenuta natura ingannevole dei messaggi pubblicitari. Le campagne giudicate hanno portato a procedimenti attivati dall'Agcm. Gli imputati hanno risarcito i danni.
La sentenza sul pandoro gate
La sentenza sul “pandoro gate” è arrivata nel primo pomeriggio del 14 gennaio 2026. Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha emesso la decisione. L'imprenditrice digitale si era detta commossa e aveva ringraziato avvocati e follower. I pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano richiesto una condanna a un anno e otto mesi. Il giudice ha dichiarato il 'non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele'.
L'imprenditrice era accusata di truffa aggravata. Questo in relazione a presunti messaggi ingannevoli sui social. L'accusa sosteneva che avesse promosso la vendita di pandoro e uova di Pasqua. Si lasciava intendere che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. Il giudice Mannucci non ha riconosciuto l'aggravante della minorata difesa dei consumatori. Questa aggravante rendeva il reato di truffa procedibile anche senza denuncia. Il Codacons aveva ritirato la querela dopo un accordo risarcitorio. Il giudice ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato, riqualificato in truffa semplice.