Il TAR di Milano ha accolto il ricorso dei residenti di Genico, annullando l'autorizzazione per l'antenna 5G. La decisione sottolinea le irregolarità procedurali e la mancata tutela del paesaggio.
Sentenza TAR: Antenna 5G a Lierna annullata
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha emesso una sentenza decisiva. La decisione, pubblicata il 20 marzo 2026, ha accolto il ricorso presentato dai residenti di Genico. Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi. Questo provvedimento era stato emesso dal SUAP il 1° agosto 2024. La controversia riguardava l'installazione di un'antenna 5G nel comune di Lierna.
La sentenza n. 1371/2026 segna una vittoria significativa per i cittadini. Essi si erano opposti all'installazione dell'infrastruttura tecnologica. La loro battaglia legale ha messo in luce diverse criticità nella procedura autorizzativa. Il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle loro argomentazioni. La decisione evidenzia la necessità di un maggiore rigore nelle procedure. Questo vale soprattutto quando sono coinvolti aspetti paesaggistici e ambientali.
La notizia è stata diffusa il 26 marzo 2026. L'articolo originale riporta che il comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non si tratta quindi di un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday. La sentenza del TAR di Milano rappresenta un precedente importante. Potrebbe influenzare future autorizzazioni per infrastrutture simili in aree di pregio paesaggistico.
Procedura Semplificata e Silenzio-Assenso: Criticità Emerse
La procedura di autorizzazione per l'antenna 5G si è svolta attraverso il modello semplificato della Conferenza dei Servizi. Questo modello mira a snellire gli iter burocratici. Tuttavia, la sentenza del TAR chiarisce che la semplificazione non deve tradursi in una liberalizzazione incontrollata. La procedura ha evidenziato gravi lacune nella partecipazione degli enti preposti alla tutela del territorio.
Il Comune di Lierna è risultato assente durante la Conferenza dei Servizi. Nonostante avesse ricevuto regolare convocazione tramite PEC dal SUAP, l'amministrazione comunale non ha partecipato. Allo stesso modo, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio ha omesso una valutazione approfondita. Pur essendo stata formalmente invitata, la Soprintendenza si è trincerata dietro il principio del silenzio-assenso. Questo meccanismo, previsto dalla normativa, si attiva quando un ente non si pronuncia entro i termini stabiliti.
La duplice assenza del Comune e della Soprintendenza ha determinato il silenzio-assenso. Questo ha di fatto concesso il via libera all'opera. L'antenna è stata definita dal presidente di Italia Nostra di Como e Lecco, arch. Pandakovic, un episodio di «ordinaria distruzione del paesaggio lariano». Il danno paesaggistico è considerato indiscutibile, specialmente in un'area vincolata.
Il TAR ha sottolineato come la semplificazione procedurale non debba mai compromettere la corretta valutazione degli impatti. La tutela del paesaggio e la partecipazione dei cittadini sono principi fondamentali. Il silenzio-assenso, in questo contesto, è stato interpretato come una falla nel sistema. Ha permesso l'approvazione di un progetto potenzialmente dannoso per l'ambiente e il territorio.
Motivazioni del TAR: Danno Paesaggistico e Violazioni di Legge
Il TAR della Lombardia ha riconosciuto pienamente l'interesse dei ricorrenti. Li ha legittimati a promuovere l'azione legale. Soprattutto, il tribunale ha constatato la lesione subita dai residenti. Questa lesione deriva dall'intrusione visiva del manufatto. L'antenna altera significativamente la percezione del paesaggio. Questo avviene dal cono visuale goduto dalle loro abitazioni. L'area in questione è riconosciuta per il suo pregio paesaggistico.
Il tribunale ha accolto i motivi di illegittimità dell'atto impugnato. Tra questi, spicca la violazione dell'art. 44 comma 5 del D.Lgs n. 259 del 2003. Questa norma disciplina le telecomunicazioni. È stata inoltre riconosciuta la violazione dell'art. 1 comma 1 e 2bis della L. 241/1990. Questa legge riguarda il procedimento amministrativo. Sono state altresì violate i principi di pubblicità e trasparenza. Anche i principi di collaborazione e buona fede sono stati compromessi.
La sentenza evidenzia come l'installazione dell'antenna abbia comportato un danno visivo e paesaggistico. Questo danno è particolarmente grave in un'area con vincoli paesaggistici. La percezione del paesaggio da parte dei residenti è stata alterata in modo significativo. Il TAR ha dato peso a queste argomentazioni. Le ha considerate determinanti per l'annullamento dell'autorizzazione.
La decisione del TAR rafforza l'importanza della corretta applicazione delle norme. Sottolinea la necessità di valutare attentamente gli impatti ambientali e paesaggistici. La tutela del patrimonio naturale e culturale deve prevalere sugli interessi economici o tecnologici non adeguatamente ponderati. La sentenza è un monito per le amministrazioni locali e gli enti di controllo.
Responsabilità del Comune e del Sindaco di Lierna
La maggiore responsabilità morale e amministrativa ricade sull'amministrazione comunale di Lierna. In particolare, viene sottolineato il ruolo del sindaco. L'amministrazione è accusata di aver omesso di rendere pubblica l'iniziativa sul territorio. Questo ha di fatto precluso la partecipazione collettiva dei cittadini. La decisione di procedere senza un'adeguata informazione e consultazione è stata criticata.
Il presidente di Italia Nostra, arch. Pandakovic, aveva già criticato l'amministrazione. L'aveva accusata di aver trascurato il patrimonio del paesaggio e della bellezza. Questi elementi sono considerati un'eredità preziosa. Sono stati tramandati dalle generazioni passate a quelle attuali. La gestione di questo patrimonio richiede attenzione e responsabilità.
È importante ricordare che il sindaco aveva dichiarato pubblicamente di non volersi arrendere. Nonostante ciò, l'amministrazione comunale ha deciso di costituirsi in giudizio. Ha incaricato uno studio legale per la difesa. Le spese legali sono state sostenute attingendo al bilancio comunale. Questo comporta un onere economico a carico di tutti i cittadini contribuenti.
Le memorie difensive presentate dal Comune non hanno convinto il TAR. Non sono state ritenute valide né sulla questione della tardività del ricorso né nel merito della questione. La difesa comunale aveva sostenuto che la pubblicizzazione dell'istanza fosse avvenuta sul portale «impresa in un giorno». Questo canale è considerato praticamente inaccessibile ai cittadini comuni. Inoltre, la diffusione della notizia durante la festa di frazione del 5 ottobre 2024 è stata ritenuta insufficiente. Un evento conviviale con «una salamella e un bicchiere di vino» non è considerato un adempimento adeguato al dovere di informazione.
La Soprintendenza e l'Antenna da 30 Metri sul Lago
La Soprintendenza, organo deputato alla salvaguardia dei beni archeologici, delle belle arti e del paesaggio, ha avuto un ruolo cruciale. Il suo silenzio-assenso ha di fatto consentito l'installazione di un'antenna di notevoli dimensioni. Si parla di un'altezza di oltre 30 metri. L'ubicazione scelta è una delle zone più belle e suggestive del lungolago di Lierna. Precisamente, nella frazione di Genico.
Questa posizione è particolarmente delicata. Si trova in un'area di elevato pregio paesaggistico. L'installazione di un manufatto così imponente in un luogo così visibile e panoramico ha suscitato forti reazioni. La mancata opposizione da parte della Soprintendenza è stata uno dei punti chiave del ricorso. Il TAR ha considerato questa omissione come una grave negligenza.
La presenza di un'antenna di 30 metri in un contesto paesaggistico di tale importanza solleva interrogativi sulla pianificazione territoriale. Mette in discussione l'efficacia dei controlli e delle valutazioni ambientali. La sentenza del TAR rafforza la necessità di un ruolo attivo e vigile da parte degli organi di tutela.
I ricorrenti, supportati dall'avvocato Francesca Guercio, hanno dimostrato la lesione del loro diritto a godere di un paesaggio incontaminato. La loro azione legale ha portato a un risultato positivo. Questo dimostra l'importanza della partecipazione civica e della vigilanza sul territorio.
Prossimi Passi e Ringraziamenti
Ora si attendono gli sviluppi concreti della sentenza. L'attuazione delle disposizioni del TAR sarà fondamentale. L'avvocato Francesca Guercio, del foro di Milano, sta seguendo da vicino la vicenda. Il suo studio legale sta dedicando risorse significative per garantire l'effettiva applicazione della decisione giudiziaria.
La vittoria dei residenti di Genico è il risultato di un impegno collettivo. Un ringraziamento particolare va all'avvocato Guercio. È stata fondamentale nel guidare la battaglia legale. Un plauso va anche a tutti coloro che hanno sostenuto la causa. Hanno dimostrato passione e determinazione. Si sono schierati al fianco dei cittadini ricorrenti fino al raggiungimento di questo importante traguardo.
Tra i ricorrenti che hanno promosso l'azione legale figurano nomi come Luca Busi, Mario Panizza e Adelia Seronelli. La loro iniziativa ha avuto un impatto significativo. Ha portato a una revisione delle procedure autorizzative. La sentenza del TAR di Milano rappresenta un passo avanti nella tutela del paesaggio e dei diritti dei cittadini. La vicenda di Lierna potrebbe fungere da esempio per altre comunità.
La comunità locale ha espresso soddisfazione per l'esito. La battaglia legale è durata diversi mesi. Ha coinvolto attivamente i residenti. La loro determinazione ha portato a un risultato concreto. La sentenza sottolinea l'importanza della vigilanza civica. È essenziale per garantire che lo sviluppo tecnologico non avvenga a scapito della qualità della vita e dell'ambiente.