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Un 29enne di Carovigno è stato assolto perché il fatto non sussiste dopo aver rifiutato i drug test clinici. La decisione è legata a vizi procedurali.

Assoluzione per vizio di procedura

Un giovane di Carovigno, all'epoca dei fatti 29enne, è stato prosciolto. L'uomo aveva rifiutato di sottoporsi a esami clinici. Questi accertamenti erano stati richiesti dopo un controllo alla guida del suo veicolo. La decisione è arrivata a distanza di cinque mesi dal rifiuto. Il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria si è conclusa con un'assoluzione piena.

I carabinieri avevano fermato il conducente nell'ottobre 2025. Sospettarono che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Avevano notato pupille dilatate. Inoltre, percepirono un odore di marijuana nell'abitacolo. Questi elementi li portarono a richiedere gli accertamenti sanitari. L'uomo si trovava alla guida della sua automobile.

La difesa e il rito abbreviato

La sentenza del giudice per l'udienza preliminare, Simone Orazio, risale al 10 marzo 2026. La difesa del ragazzo, affidata all'avvocato Gianmarco Lombardi, aveva inizialmente contestato un decreto di condanna. Successivamente, ha scelto di procedere con il rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva richiesto una pena pecuniaria. La richiesta era di mille euro di multa.

La legge prevede un reato per chi rifiuta gli accertamenti. Questi esami servono a verificare la guida in stato di alterazione. La difesa ha invece puntato sull'assoluzione. Le motivazioni della sentenza, depositate di recente, spiegano il verdetto. La ricostruzione dei fatti non è stata messa in discussione.

La perquisizione e il rifiuto

L'imputato era stato sottoposto a perquisizione personale. Tale operazione non aveva dato esiti positivi. I militari dell'Arma hanno quindi invitato il 29enne a recarsi presso una struttura sanitaria. L'obiettivo era il prelievo di liquidi biologici. Questo avrebbe chiarito definitivamente la sua condizione alla guida. L'odore di marijuana e le pupille dilatate erano indizi significativi.

Di fronte alla richiesta, l'uomo ha opposto un rifiuto. È stato quindi denunciato per l'accaduto. La difesa ha sollevato una questione procedurale fondamentale. Ha eccepito sul mancato rispetto delle norme. Questo, a suo dire, rendeva penalmente irrilevante il rifiuto stesso.

Le motivazioni del giudice e la Cassazione

Il giudice Orazio ha accolto le argomentazioni difensive. Ha riconosciuto un vizio procedurale. Le forze dell'ordine, per poter richiedere i drug test clinici, devono seguire un iter preciso. Innanzitutto, devono tentare il prelievo di campioni di mucosa orale. Questa operazione deve essere eseguita da personale sanitario ausiliario. Solo in caso di impossibilità o di rifiuto dell'interessato si può procedere con i test clinici. Questa interpretazione è conforme anche a quanto stabilito dalla Cassazione.

Nel caso specifico, il prelievo di mucosa orale è stato completamente omesso. Questo passaggio procedurale è stato bypassato dalle forze dell'ordine. Tale omissione ha determinato l'assoluzione del giovane. Il principio di diritto invocato dalla difesa è stato ritenuto fondante. L'assoluzione è quindi scaturita da un errore nell'applicazione delle procedure legali.

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